Statuto

Statuto della Organizzazione di  Volontariato 

Associazione Emilio Sereni

Istituto Culturale di Ricerche Interdisciplinari ODV

 

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

 

ART. 1- E’ istituita l'Associazione di volontariato avente la seguente denominazione: Associazione Emilio Sereni – Istituto Culturale di Ricerche Interdisciplinari ODV più  avanti chiamata per brevità Associazione, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n.117 poi denominato Codice del Terzo Settore, che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale.

ART. 2 – L'Associazione ha sede legale attualmente a  Radda in Chianti - SI -, e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Assemblea. L’Associazione è regolata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del Codice Civile e della legislazione vigente. Adotterà le procedure previste dalla normativa per l’ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d’ente morale.

ART. 3 - La durata dell'Associazione è illimitata.

OGGETTO

 

ART. 4 – L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

I Soci Fondatori riconoscono come finalità specifica dell’Associazione quella di contribuire alla crescita di comunità nella prospettiva di comunità consapevoli e partecipi attivamente alla vita sociale e politica. I Soci Fondatori individuano nella ricerca un elemento fondamentale per la crescita e lo sviluppo del territorio e dei suoi abitanti, e nella sua interdisciplinarietà, intesa come possibilità e necessità di confronto, collaborazione e trasversalità con altre discipline, uno strumento indispensabile e necessario per la sua corretta realizzazione. L’Associazione è quindi aperta alla collaborazione con tutte quelle figure la cui esperienza possa contribuire ad integrare ed arricchire la ricerca e la sua metodologia. In questo senso la figura di Emilio Sereni incarna un modello di metodo oltre che di cultura al servizio della comunità.

L’Associazione intende creare reti per favorire la trasmissione di “saperi” promuovendo azioni rivolte a tutte le fasce di età – senza preclusione per qualsiasi forma di svantaggio -, anche nell’ottica della formazione per tutto l’arco della vita (life long learning) nella Società della conoscenza (knowledge Society). Per “sapere” si intendono le conoscenze acquisite attraverso percorsi di studio specifici, il “saper fare” dei mestieri vecchi e nuovi, il “saper raccontare” e “saper condividere” abilità manuali e tecniche, racconti di esperienze di vita di un passato più o meno remoto. L’Associazione si pone anche come obbiettivo la creazione di strumenti didattici e di fruizione ad uso degli esperti come dei “non addetti ai lavori” ad integrazione e completamento delle azioni di cui sopra. L’Associazione intende così contribuire alla formazione, affermazione e crescita personale di ciascuno sia esso utente o fornitore dei servizi.

 

ART. 5 – L’Associazione è apolitica ed apartitica. L'Associazione si ispira ai principi di solidarietà, democraticità e non violenza. L’Associazione non ha fini di lucro e la sua struttura è democratica. Tutti gli organi Sociali vengono pertanto eletti esclusivamente e liberamente dall’Assemblea Ordinaria dei Soci; le cariche all'interno dei suddetti organi Sociali vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri di organi Sociali sono scelti fra le persone fisiche associate ovvero indicate tra i propri soci associati dalle Organizzazioni di Volontariato ed altri Enti associati. Si esclude l’esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale. Ogni avanzo di gestione sarà investito per incrementare il patrimonio Sociale o per un più efficace raggiungimento dei fini sociali. L’Associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Codice Civile, delle Leggi Statali e Regionali che regolano l’attività dell’associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell’ordinamento.

 

ART. 6 - L'Associazione opera in maniera specifica, con prestazioni non occasionali di volontariato nelle seguenti aree di intervento: attività ricreativa, culturale, ambientale, gestione e promozione del patrimonio culturale. L’Associazione si avvale in maniera prevalente dell’attività di volontariato dei propri soci o delle persone aderenti agli enti associati.

 

ART. 7 - Per perseguire gli scopi di cui all’ART.4, l'Associazione esercita in via principale l’ attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, lettera f ) del Codice del Terzo Settore, ovvero “ interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ”,

con particolare riferimento alle definizioni e agli obiettivi, fissati in merito, dalla Convenzione di Faro Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005 di cui alla  L. n. 133/2020.

In coerenza con suddetta convenzione l'Associazione attua la propria attività attraverso le seguenti tipologie di azione:

  • Promuovere, progettare e realizzare attività di carattere culturale, educativo e formativo e fornire servizi avvalendosi principalmente dei profili professionali presenti al suo interno;
  • Favorire fra le giovani generazioni – attraverso la promozione, progettazione di attività educative e formative – la diffusione di conoscenza, competenza e capacità, il miglior equilibrio psico-fisico, la cultura;
  • Promuovere la cultura e l’istruzione, l’aggiornamento professionale e l’informazione  in generale a favore delle persone adulte – senza preclusione per qualsiasi forma di svantaggio -, anche nell’ottica della formazione per tutto l’arco della vita (life long learning) nella società della conoscenza (knowledge Society);
  • Stimolare Enti Pubblici e Privati, altre associazioni, imprese, aziende, categorie e centri che perseguano finalità che coincidano, anche parzialmente, con gli scopi dell’Associazione;
  • Cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa della dignità umana, della pace, dell’ambiente e per la solidarietà tra gli uomini e i popoli;
  • Adoperarsi allo sviluppo di Unità territoriali quale riferimento per lo svolgimento e la diffusione capillare degli scopi dell’Associazione;
  • Realizzare servizi di pubblica utilità.

L’Associazione si propone di ricercare, promuovere e perseguire contatti con analoghe associazioni aventi consimili finalità nell’ambito della comunità europea e questo al fine di favorire lo scambio culturale e le esperienze nell’ambito delle iniziative tese alla diffusione dei valori culturali.

 

ART. 8 – Al centro dell’attività dell’Associazione si pongono, a titolo esemplificativo ma non esclusivo:

  • Attività culturali:

-        Tavole rotonde, convegni, concorsi, seminari, mostre, viaggi culturali, festival, congressi, dibattiti, eventi, concerti, spettacoli in genere;

-        Istituzione di Centri di Documentazione;

-        Proiezione di film e documentari;

-        Gestione e organizzazione di spazi culturali in proprio o per conto di Enti Pubblici o Privati o altre Associazioni;

-        Collaborazioni con Musei Pubblici e Privati nei servizi di accoglienza, informazione, promozione e pubbliche relazioni, realizzazione di progetti pilota per servizi operativi e didattici da attuarsi con conferenze e visite organizzate per le scuole e per la terza età, redazione di quaderni che offrano contributi per itinerari didattici ad insegnanti ed educatori.

  • Attività editoriali informative e comunicative:

-        Redazione e pubblicazione di riviste, bollettini, giornali, libri, opuscoli, atti di convegni, di seminari, studi e ricerche, materiale didattico;

-        Progettazione, realizzazione e gestione di siti Web;

-        Progettazione e realizzazione di filmati e video, cd-rom e ogni altro prodotto su supporto analogico, digitale e filmico;

-        Attività di supporto informativo a favore di Enti ed istituzioni, sia del settore pubblico sia del settore privato.

SOCI

 

ART. 9 - Possono far parte dell'Associazione, in numero illimitato ma non inferiore al minimo stabilito dalla Legge, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati.

Possono inoltre aderire all’Associazione Organizzazioni Di Volontariato ed  altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, aventi finalità culturali, formative ed educative, sociali ed umanitarie ed attività non in contrasto con quelle dell’Associazione e che partecipano alle attività dell’Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze; il numero degli altri enti non dovrà essere superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volotariato. Tali enti che entrino a far parte dell’Associazione  possono essere rappresentati dal Presidente, dal dirigente, o altra persona associata, specificamente delegata.

La domanda di ammissione va presentata in forma scritta al Presidente dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo entro 30 giorni delibera sulla domanda secondo criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte  motivando la sua decisione. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione. La deliberazione di ammissione viene comunicata all’interessato e si provvede all’annotazione nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo entro 60 giorni deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all’interessato. Qualora la domanda non sia accolta dal Consiglio Direttivo, il proponente può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. 

Le iscrizioni decorrono dall’1 gennaio dell’anno in cui la domanda è accolta. I Soci sono classificati in tre categorie:

  • Soci Fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione e il cui nome è riportato tra i Soci fondatori nell’atto costitutivo;
  • Soci Ordinari: quanti aderiscono all’Associazione successivamente alla sua fondazione;
  • Soci Juniores: coloro che, non avendo raggiunto la maggiore età, sono considerati Soci in formazione e conseguentemente seguiti con particolare riguardo dagli altri Soci nello svolgimento delle loro attività.

Il Consiglio Direttivo stabilisce ogni anno le quote di adesione per l’anno sociale seguente, differenziate tra Soci Ordinari ed altre categorie di Soci che il Consiglio Direttivo può individuare per particolari scopi promozionali.

Tutti i Soci hanno diritto:  a frequentare i locali dell'Associazione; a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa; a concorrere all’elaborazione e programmazione delle attività; a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione; ad eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti; ad esaminare il libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, entro 10 giorni dalla richiesta previo appuntamento che sarà concordato con i membri del Consiglio stesso. Hanno diritto di voto in assemblea i Soci purché iscritti nel libro soci da almeno 3 mesi o abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa.

 

ART. 10 - La qualifica di Socio si perde per:

-        Decesso;

-        mancato pagamento della quota Sociale;

-        dimissioni;

-        Esclusione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi Sociali; per danni morali e materiali arrecati all'Associazione e comunque in ogni altro caso in cui il Socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

 

ART. 11 - Contro ogni provvedimento di esclusione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.

 

ART. 12 - La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile.

 

ART. 13 –   Le prestazioni fornite dai Soci sono a titolo gratuito. L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Saranno riconosciuti al Socio o ai componenti degli organi associativi esclusivamente i rimborsi per spese debitamente documentate sostenute per attività funzionali alla conduzione dell’organizzazione. I criteri di tali rimborsi fanno parte del regolamento interno e verranno eventualmente notificati in sede di assemblea annuale: sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento  oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati  nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

 

ART. 14 - Prevedendo la possibilità che l’Associazione sia presente su territori di più Comuni si potrà suddividere in Unità territoriali per rendere più capillare e incisivo lo scopo sociale. La suddivisione in più Unità territoriali non pregiudica l’unicità dell’Associazione.

 

 

ORGANI SOCIALI

 

ART. 15 - Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'Associazione:

-        l’ Assemblea generale degli iscritti;

-        il Consiglio Direttivo

-        il Presidente;

-        il Gruppo dei responsabili delle Unità Territoriali

Le cariche sono elettive e gratuite: ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestate ai fini dello svolgimento della funzione.

 

ART. 16 - L’Assemblea Generale:

L'Assemblea Generale degli Iscritti è l’organo sovrano dell’Associazione.

La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente il luogo, la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima. In mancanza delle suddette formalità l’assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Il Consiglio deve convocare l’assemblea ordinaria dei Soci almeno una volta l’anno entro il 30 Aprile per l’approvazione del bilancio di esercizio, può inoltre convocare quando ritiene necessario altre assemblee ordinarie e straordinarie.

L'assemblea è formata da tutti i Soci ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza dal vice-presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'assemblea elegge un proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario che ha il compito di stendere il verbale della suddetta, accertare la regolarità della convocazione e costituzione dell’assemblea, verificare che tutti esercitino il diritto ad intervenire e verificare la validità delle deleghe. Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti. 

Hanno diritto di voto tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale purché iscritti nel libro soci da almeno 3 mesi o abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto. Ogni Socio ha diritto ad un solo voto. E' ammessa una sola delega per ciascun Socio: la delega è in forma scritta.  Alle assemblee possono partecipare, a discrezione del Consiglio, anche i non Soci con diritto di parola se questa viene loro concessa dal Presidente di assemblea.

L’Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso mezzi di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza) a condizione che sia consentito: al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari, agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

ART. 17 -l’Assemblea Ordinaria:

  • Convocazione

Il consiglio deve convocare l'assemblea ordinaria dei Soci almeno una volta l'anno entro il trenta Aprile. Inoltre può convocare quando crede necessario altre assemblee ordinarie.

  • Costituzione

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei Soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita, qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno.

  • Funzioni

L'assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta sia presentata alla sua attenzione e in particolare:

-        Nomina (o sostituzione ) dei componenti degli Organi Sociali;

-        Approvazione del bilancio di esercizio e preventivo e delle relazioni annuali del Consiglio Direttivo;

-        Approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;

-        Redazione- modifica- revoca di regolamenti interni;

-        Revisione annuale dei Soci;

-        Approvazione, su proposta del Consiglio Direttivo, degli importi dei contributi associativi;

-        Deliberazione su ricorso presentato da un Socio che è stato espulso: la deliberazione dell'assemblea è inappellabile;

-        Deliberazione sulle domande di ammissione non accolte dal Consiglio Direttivo

-        Deliberazione su altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’Atto Costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

 

ART. 18 - l’ Assemblea Straordinaria:

  • Convocazione

Viene convocata per decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei Soci.

  • Costituzione

L'Assemblea Straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei Soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi.  In seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci con diritto di voto.

Per modificare l’Atto Costitutivo o lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Qualora si debba decidere per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio il Consiglio Direttivo dovrà convocare un'assemblea straordinaria e sarà necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

  • Funzioni

L'assemblea straordinaria delibera su qualsiasi argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione, in particolare ha il compito di :

-        Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto.

-        Deliberare sullo scioglimento dell’Associazione;

 

ART. 19 - Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell' Assemblea  redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

 

ART. 20 - Il Consiglio Direttivo:

Il Consiglio Direttivo è formato da 3 a 5 membri e si riunisce di norma una volta al mese. Il Consiglio direttivo dura in carica per un triennio e può essere rieletto.  Tutti i membri del Consiglio Direttivo sono scelti fra le persone associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di Volontariato associate.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

 

ART. 21 - Compiti del Consiglio Direttivo:

E' di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei Soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione. In particolare, e tra gli altri, sono compiti del Consiglio direttivo:  

-        Eseguire le deliberazioni dell'assemblea;

-        formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea;

-        predisporre il bilancio di esercizio;

-        predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;

-        deliberare circa l'ammissione e l’esclusione dei Soci;

-        deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;

-        deliberare circa la formazione del Comitato Scientifico;

-        stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;

-        curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

 

ART. 22 - Il Presidente:

I compiti principali del Presidente sono:

-        rappresentare legalmente l'Associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa;

-        convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo;

-        deliberare spese in nome e per conto dell'Associazione al di fuori di quanto stabilito dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall'Assemblea ordinaria;

-        Deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell'assemblea dei Soci o del Consiglio Direttivo o di altro organo dell'Associazione.

Il Presidente è eletto dai membri del Consiglio Direttivo al proprio interno.

 

ART. 23 - Il Segretario – Tesoriere:

Il Segretario-Tesoriere:

-        Conserva gli atti dell’Associazione;

-        Redige i verbali dell’Assemblea dei Soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi;

-        cura l’esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee dei Soci, delle riunioni del Consiglio direttivo con relativo ordine del giorno e dei regolamenti sociali;

-        svolge tutte le altre mansioni che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo;

-        tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa;

-        redige i bilanci consuntivi, cura pagamenti ed incassi secondo le indicazioni impartite dal Presidente.

 

ART. 24 - Le Unita’ Territoriali:

Il Gruppo delle Unità Territoriali è formato dai Soci rappresentanti (uno per ogni unità) dei gruppi locali in cui l’Associazione può organizzarsi. Il compito del gruppo sarà quello di costituire un utile raccordo tra le attività sviluppate a livello locale e il Consiglio Direttivo. Ha una funzione consultiva e si riunisce di norma una volta ogni tre mesi in occasione della riunione mensile del Consiglio direttivo, comunque almeno una volta all’anno, in preparazione della predisposizione, da parte del Consiglio direttivo, del piano annuale delle attività.

 

 

COMITATO SCIENTIFICO

 

ART.25 - Il Comitato Scientifico è composto da personalità di chiara fama ed esperienza in specifici ambiti scientifici riguardanti lo scopo sociale dell’Associazione. La sua costituzione avviene tramite richiesta personale formulata dal Consiglio Direttivo a cui dovrà seguire una lettera di disponibilità da parte dell’interpellato. I membri del Comitato Scientifico non sono necessariamente Soci dell’Associazione. A scopo esemplificativo si forniscono alcuni settori di intervento del Comitato Scientifico: Ambientale, Antropologico, Archeologico, Educativo, della Pianificazione territoriale. Il Consiglio Direttivo, su mandato dell’assemblea, potrà deliberare di ampliare e modificare tale elenco. I membri del Comitato Scientifico, oltre che fornire consulenze specifiche per lo sviluppo di singoli progetti, potranno contribuire alla formazione del piano annuale delle attività.

 

 

ENTRATE  E PATRIMONIO SOCIALE

 

ART. 26 - Il Patrimonio dell’Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le entrate e risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

-        quote associative e contributi degli aderenti;

-        contributi dei privati;

-        sovvenzioni e contributi dell’Unione Europea, dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche nazionali o estere finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

-        donazioni, lasciti testamentari e rendite di beni mobili e immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo;

-        entrate derivanti da attività di raccolta fondi nonché da attività secondarie e strumentali.

-        Per le attività di interesse generale prestate, l’Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il patrimonio Sociale (indivisibile) è costituito da:

-        beni mobili e immobili;

-        donazioni, lasciti o successioni.

ESERCIZIO SOCIALE

 

ART. 27 - L'esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

 

Il consiglio direttivo predispone il bilancio di esercizio annuale (formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente) che presenta annualmente entro il 30 Aprile all'Assemblea per l’approvazione assieme alla relazione di missione ed al bilancio preventivo per l'anno in corso. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede dell’Associazione 10 giorni prima della convocazione dell'assemblea affinché i Soci possano prenderne visione.

Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’ART. 29, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

 

L’associazione deve tenere i seguenti libri:

  • libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo tenuto a cura dello stesso organo;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità : entro dieci giorni dalla richiesta scritta indirizzata al consiglio direttivo previa appuntamento che sarà concordato con il Consiglio stesso.

 

ART. 28 - Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

 

 

ATTIVITA' SECONDARIE

 

ART. 29 - L'Associazione potrà, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore ed esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. La loro individuazione sarà di competenza del Consiglio Direttivo.

 

 

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

 

ART. 30 – L’Associazione non potrà sciogliersi che per decisione di una Assemblea Straordinaria appositamente convocata dal Consiglio Direttivo la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di organizzazioni di volontariato o altri Enti del Terzo Settore che operino in identico o analogo settore. L'assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i Soci.

 

 

NORME RESIDUALI

 

ART. 31 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

 

30 ottobre 2020